SCRIVE LUIGI ANILE – E’ sotto gli occhi di tutti il crescendo di crisi familiari registrate nella società contemporanea, le cui cause  sono da ricercare in particolare nell’aumento delle separazioni e dei divorzi; fatti questi non sempre indolori per la conflittualità che generano tra i coniugi, ai cui effetti non rimangono estranei i figli.  In simili situazioni un ruolo importante può svolgere il mediatore familiare, dai più   riconosciuto come una opportunità per la famiglia per gli interventi che può rivolgere alle coppie, finalizzati alla riorganizzazione delle relazioni familiari ed alla salvaguardia  della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, specie se minori. 

In Italia la professione del mediatore familiare non è regolamentata, per cui mancano norme  in ordine ai  requisiti specifici per l’esercizio di tale attività ed indicazione di  Enti (Ordini o Collegi) cui affidare la vigilanza ed il controllo.

Un accenno all’attività di mediazione è contenuto nell’art. 155 sexies del Codice Civile, aggiunto dalla legge 82/2006 n. 54, allorquando stabilisce che: “Qualora ne ravvisi l’opportunità il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 (riguardanti i figli) per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione  per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.” A tale riferimento, il legislatore non ha dato seguito  con l’introduzione di specifica disciplina della figura professionale del mediatore familiare, dando luogo così  ad un vuoto  normativo, colmato dal moltiplicarsi di corsi di formazione, riconosciuti anche dalle Regioni ed organizzati da Enti  che rilasciano attestati di qualifica professionale.

Sulla materia è ora intervenuta la Regione Lazio con le leggi 24.12.08  n. 26 (norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare) e la legge 24.12.2008 n. 27 (modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.12.08 concernente “norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”).

Con tali leggi, in ben individuate disposizioni ora impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 1, commi 2,3,4.6), la Regione Lazio ha disciplinato, in ambito proprio,  le figure del mediatore familiare e del coordinatore  per la mediazione familiare, introducendo  una nuova figura  professionale  non altrimenti prevista  da legge dello Stato. Perciò ne ha disciplinato, definizione, finalità, obbiettivi ed istituito apposito elenco regionale dei mediatori.

Ora, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che in materia di professioni, la competenza regionale, in base all’art. 117, 3° comma, è da ritenere concorrente. Le Regioni, pertanto, devono rispettare il principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservato allo Stato, mentre rientra nella competenza dell’ Ente locale la disciplina di quegli aspetti che le professioni presentano nello specifico collegamento con la realtà regionale.

Stante questo principio che si configura come un limite di ordine generale invalicabile dalle Regioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 131 del 12.4.2010, la illegittimità costituzionale dell’art. 1 , commi 2, 3, 4 e 6 della Legge  Regione Lazio 24.12.08 n. 26 nonchè dell’art. 1 della Legge regione Lazio 24.12.08 n. 27, entrambe sopra richiamate.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ci induce alla seguente riflessione:

a) non ci provino altre Regioni ad assumere iniziative  del tipo di quelle della Regione Lazio;

b) intervenga subito il legislatore ordinario nella materia de qua, dettando chiare  norme  sulla nozione-definizione, obiettivi, compiti e requisiti (titolo di studio di base, corsi specifici,ecc…), individuando altresì un  Ente di vigilanza sull’esercizio professionale.                          

L’ importanza ed il  ruolo che riveste il mediatore familiare,  rientrando ampiamente nella tutela della famiglia e della coppia con prole, richiede priorità ed urgenza nelle necessarie iniziative parlamentari da intraprendere. 

Catania lì 23.4.2010

Luigi Anile – Coord.Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato – Catania