Luigi Anile, Sicilia. Scade il 6 giugno p.v. il termine per l’ammissione dei seguenti enti  a far parte dei Comitati consultivi Aziendali (previsti dall’art. 9 della legge 14.4.2009 n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale): organizzazioni e associazioni no profit e/o organismi di volontariato ai sensi della legge 266/91  e l.r. 22/94 ovvero di tutela  dei diritti  degli utenti  del settore  sanitario e socio sanitario  o organizzazioni  e associazioni rappresentative  degli operatori del settore sanitario e socio-sanitario. I Comitati consultivi sopra richiamati sono disciplinati nella loro modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzioni,  compiti, articolazioni  e composizione  dal Decreto  Assessoriale  15.4.2010 pubblicato sulla GURS n.22 del 7.5.2010. Questi organismi prendono il posto dei Comitati di partecipazione e vigilanza previsti dalla legge 3.11.1993 n. 30,  operanti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con funzione consultiva e di proposta in merito all’organizzazione  dei servizi  sanitari, con particolare riguardo  alla accessibilità, agli orari di funzionamento  ed all’organizzazione funzionale. Tali comitati devono armai  ritenersi superati , meglio abrogati.

L’abrogazione  non è però prevista espressamente dalla legge 5/09 né dal  Decreto Assessoriale sopra richiamato ma deve ritenersi sancita  implicitamente stante l’incompatibilità della nuova normativa che regolamenta, integra e completa quella della legge 30/1993; diversamente si avrebbero  doppi Comitati che in parte interverrebbero nella medesima materia. Meglio comunque sarebbe stato prevedere una abrogazione esplicita che avrebbe eliminato ogni questione interpretativa, del tutto comunque  insostenibile.

Venendo al merito del nuovo quadro normativo Cittadinanzattiva  – Tribunale per i diritti del malato  non può che esprimere ampio compiacimento, perché finalmente si è data attuazione a quanto previsto dall’art. 12 del D. Lgs 229 del 1999 (riforma sanitaria quater). Sono passati dieci anni perché la Regione Sicilia desse attuazione a quell’art. 12  su cui la nostra organizzazione anni fa non ha mancato di approntare e proporre al Parlamento siciliano  apposito disegno di legge rimasto purtroppo senza esito.

Oggi possiamo dire che, pur con le  contestazioni, a volte ingiuste, la  riforma sanitaria Russo – Lombardo,  ha veramente scelto  con coraggio e serietà  la centralità  dei cittadini nel sistema sanitario,  riconoscendo loro  partecipazione e quindi spazi  alla consultazione  civica con l’istituzione della Consulta regionale di sanità  e dei Comitati consultivi aziendali.

I Comitati consultivi unitamente ad altri istituti di partecipazione e vigilanza quali il Comitato per il buon uso del sangue, le Commissioni di vigilanza vitto nei presidi ospedalieri, i Comitati etici, i Comitati tecnici provinciali per le attività di nefrologia e dialisi, sono strumenti importanti e strategici nella gestione civica dei servizi sanitari.

Un breve  esame delle attività e  compiti dei Comitati consultivi previsti all’art. 2 del Decreto danno contezza della rilevante importanza degli atti  di competenza  che potrebbero incidere nella programmazione  dell’Azienda, nella elaborazione  dei piani di educazione sanitaria, nella verifica della funzionalità dei servizi  aziendali e nella rispondenza alle finalità  del servizio sanitario  regionale  ed agli obiettivi  dei piani sanitari nazionali e regionali.

I Comitati svolgono fondamentalmente una attività di consulenza nella specifica forma della formulazione di pareri  che, anche se non  vincolanti, sono comunque obbligatori e pertanto si inseriscono ai fini della legittimità nei procedimenti di formazione degli atti aziendali.

Va sottolineato che seppure i pareri degli speciali Comitati non  sono vincolanti, essi vanno valutati col massima scrupolo ed attenzione da parte delle Direzioni aziendali, dando adeguata motivazione ove  tali Direzioni si dovessero discostare da quei pareri. Un valore quindi non indifferente all’attività di consulenza, alla quale poi va sommata quella di analisi di dati forniti dall’Ufficio qualità e URP di proposta e progettazione nel campo del miglioramento ed umanizzazione dei rapporti tra utenti e servizi sanitari, ecc.

Con riferimento alle organizzazioni ed associazioni che faranno parte  dei Comitati in parola ritengo, prima di concludere,  sottolineare tre aspetti:

- il primo riguarda la responsabilità che ogni  organizzazione o associazione si assume facendo parte del Comitato, in quanto deve svolgere il proprio lavoro con correttezza e puntualità; nel passato non sono state rare le riunioni dei Comitati di partecipazione e vigilanza andate deserte per mancanza del numero legale;

- il  secondo riguarda la consapevolezza che gli enti che faranno   parte dei Comitati, per quanto possibile, devono spogliarsi  dal perseguire interessi di parte, cercando di convogliare tali interessi in quello generale del bene salute da garantire indistintamente a tutti i cittadini.

- il terzo infine riguarda  i candidati a Presidente e Vice Presidente dei Comitati, che la  candidatura sia supportata non da  mire di poteri o prestigio, ma da autentico spirito di servizio,  nella consapevolezza che si deve lavorare sodo se si vuole raccogliere qualche risultato.  

 

A questo punto una chiusura augurale è d’obbligo:Benvenuti Comitati consultivi Aziendali!

Luigi Anile

Coord. Prov.le Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato  Catania