La GURS n. 29 del 25 corrente ha pubblicato il Decreto n. 1325 del 24.5.2010 dell’Assessore regionale per la Salute recante “ indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili”. Trattasi di un documento di programmazione delle strutture residenziali – RSA contenente una disciplina che innova sulla precedente oggetto dei DD.AA. 20 giugno, 5 ottobre e 28 novembre 2007, che cessano di conseguenza di avere efficacia.
Le RSA sono strutture che accolgono, per l’ assistenza e cura, persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, ma che non necessitano di ricovero in ospedale o di riabilitazione globale. Sulla base di una indagine demografica ed epidemiologica la Regione Sicilia, per il triennio 2010 – 2012, pur avendo previsto un fabbisogno di posti di RSA per complessivi 2973, ne ha fissato per l’attivazzione 2500 (per Catania 492). Sarà il Piano sanitario regionale 2010-2012, in corso di elaborazione, a dare conto della ulteriore attivazione dei restanti posti (473), riferiti al fabbisogno complessivo (2973).
Viene disposta l’ammissione degli assistiti nelle RSA a seguito di una valutazione multidimensionale, che può essere svolta sia in sede territoriale, che ospedaliera, utilizzando la prescritta scheda SVAMA.
Per la valutazione in sede territoriale sono individuate specifiche professionalità, quali medici, assistenti sociali, personale infermieristico e della riabilitazione; mentre per quella in struttura ospedaliera, oltre alle professionalità suindicate, si dovrà far ricorso allo specialista dell’Unità Operativa che ha in carico il paziente.
I tempi di permanenza nelle strutture in questione sono correlati ad un piano assistenziale individuale e non possono superare i 12 mesi (salva ulteriore motivata proroga) e di norma non possono essere inferiori a 30 giorni. Competente al rilascio dell’impegnativa al ricovero è il Distretto sanitario di competenza, mentre le dimissioni sono disposte dal medico responsabile della RSA, coerentemente alle indicazioni della Unità di valtutazione multidimensionale ( UVM).
Positiva è l’innovazione introdotta nel Decreto Assessoriale sopra citato, concernente l’individuazione di un ufficio preposto al governo delle RSA, che dovrebbe garantire una efficace gestione delle liste di attesa, anche attraverso sistemi informatici, tenendo conto comunque di particolari criteri di priorità rinvenibili in esigenze clinico-assistenziali-riabilitative, di carattere sociale e di preferenze espresse dall’utente, ecc.
Per i malati di Alzheimer moduli particolari dovranno essere attivati in seno alle RSA, presso cui dev’essere riservata una quota pari almeno all’8%, distribuita in maniera proporzionale alla previsione del fabbisogno provinciale.
Per quanto riguarda i farmaci, essi dovranno esere forniti dall’Azienda Sanitaria su cui insiste la struttura, come anche i presidi e gli ausili sanitari che saranno acquisiti presso il competente servizio farmaceutico dell’ASP.
Altra novità, purtroppo dolente, riguarda gli aspetti tariffari dell’ordinamento delle RSA, a cui viene ora riconosciuta una retta giornaliera di euro 111,80, comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative, maggiorata di euro 56,46 per i ricoveri di malati di Alzheimer. Dal 61° giorno di ricovero, la diaria di 111,80, per effetto dello sconto applicato del 5% sarà di euro 106,20.
Quali oneri sono a carico dell’assistito? Per i primi 60 giorni nulla, in quanto la retta è a totale carico del SSR; dal 61° giorno e sino al 12° mese l’utente e/o i familiari tenuti all’obbligo degli alimenti (art.433 CC) dovranno versare il 50% della retta, pari a euro 56,10 pro die.
Amareggia la disposta pesante compartecipazione dell’utente alle rette nella misura sopra determinata, perché potrebbe favorire, per chi non dispone di proprie adeguate risorse, ricoveri alternativi, inappropriati, incongrui e dannosi, come una forzata, inidonea assistenza a domicilio o in casa di riposo. In tali casi e per tali soggetti, l’art. 32 della Costituzione resta scritto solo sulla carta
Di quel 50% del costo complessivo avrebbe dovuto farsi carico il Comune con una compartecipazione, da parte dell’utente, da regolamentare con norme di carattere regionale e comunale, come del resto indica il DPCM del 14.2.2001 –atto di indirizzo e coordinamento di prestazioni socio-sanitarie.
Perché poi non finanziare le RSA con ricorso alla legge 328/2000 per gli aspetti che riguardano l’anziano ed il disabile, ove per questi siano prevalenti gli aspetti di cura?
Perché non aggiornare l’indennità di accompagnamento da anni cristallizzata nell’attuale importo inferiore ad euro 500,00?
Nessuno può negare che il Paese attraversa un difficile momento, ma atttenzione che ciò non sia un alibi od un ostacolo per affrontare e risovere una volta per sempre tutte le questioni legate al Fondo per la non autosufficenza.
Luigi Anile, Coord. Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato – Catania




